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Economia

 
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Il prestito d'onore


A chi si rivolge


Possono presentare la domanda tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • stato di disoccupazione o in occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda:

in sostanza si tratta di tutti coloro che, nel periodo indicato, non si siano trovati ad essere: lavoratori dipendenti (anche part-time o a tempo determinato o in cassa integrazione), liberi professionisti (iscritti a un ordine che presuppone l’esercizio professionale dell’attività),  lavoratori autonomi (titolari di partita IVA o, comunque, con lettera d’incarico o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), imprenditori (o artigiani o commercianti), coadiutori di imprenditori. Lo stato di disoccupazione è condizione indispensabile alla presentazione della domanda, ma non è necessario che tale stato permanga una volta presentata la domanda.

  • residenza alla data del 1° ottobre 1996:

                     -            in una qualsiasi delle Regioni rientranti nell’obiettivo 1 dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, così come definite dal Regolamento del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993: MOLOSE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA. L’Abruzzo non appartiene all’obiettivo 1 a far datadal 31 dicembre 1996.

                     -            nelle aree e comuni che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 marzo 1995. Si tratta di un elenco no definitivo che può subire delle modificazioni, in quanto periodicamente aggiornato in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

  •  maggiore età, alla data di presentazione della domanda.
    Non sono presenti altri limiti o condizioni.
     
     

Dove si può fare


Le iniziative dovranno essere realizzate in una delle regioni, aree o comuni sopra elencati e non potranno essere trasferite al di fuori delle zone agevolate per cinque anni dalla concessione delle agevolazioni.

Non è necessario che il luogo di realizzazione sia lo stesso di realizzazione sia lo stesso di residenza del proponete.

 

Cosa si può fare
 

Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore. Occorre tenere conto però delle limitazioni dell’Unione Europea, come quelle riguardanti il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Un’altra limitazione riguarda la forma giuridico - organizzativa  delle iniziative: la normativa NON si rivolge alle società (di persone o di capitali anche se in forma unipersonale) né alle cooperative, ma esclusivamente a ditte individuali.
 

Infine , le iniziative devono essere realizzate con un volume di investimenti complessivi che non può superare i 50 milioni di lire; l’unica deroga a tale tetto è rappresentata dalla possibilità di cumulo con le indennità di mobilità. Se il proponente include nei beni d’investimento anche suoi beni personali, tali elementi verranno cumulati, cioè si farà la somma del valore dei beni finanziati e dei beni di proprietà del proponente che rientrino nel ciclo produttivo, e tale somma non potrà superare i 50 milioni. 


Cosa è finanziabile

 

  • Investimenti
    Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali e immateriali a utilità pluriennale.
    I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Non sono invece ammissibili al finanziamento le spese per l’acquisto di terreni, nonché per la costruzione, ristrutturazione e acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili.

  • Spese di esercizio
    Per il primo anno di esercizio dell’attività sono ammissibili le spese che siano state effettivamente sostenute e documentate: per l’acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; per le utenze e i canoni di locazione per immobili; per gli oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
    Non sono ammissibili al finanziamento le spese per prestazioni di servizi e per stipendi e salari.

 

Non sono ammissibili al finanziamento le spese per gli investimenti e le spese di gestione sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.


Le agevolazioni

 

Le agevolazioni previste dalla normativa sul lavoro autonomo per la realizzazione degli investimenti e per l’avvio dell’attività gestionale sono di due tipi.

 

  •      Agevolazioni finanziarie.
    Gli investimenti sono finanziabili al 100%; il 60% (fino ad un massimo di 30 milioni di lire) viene erogato in forma di contributo a fondo perduto, ed il restante 40% (fino ad un massimo di 20 milioni di lire) in forma di prestito agevolato, da restituire in 5 rate annuali posticipate.
    Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, e comunque non superiore a 10 milioni di lire.

  •      Agevolazioni reali.
    Alle iniziative viene fornito gratuitamente un servizio di consulenza ed assistenza da parte di un tutor specializzato.
    L’intervento si struttura in un’attività di assistenza nel campo amministrativo – contabile, fiscale e legale nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.
     


Gli obblighi di legge 

 

Gli obblighi generali per i soggetti beneficiari riguardano: la destinazione delle somme erogate (da utilizzare esclusivamente per l’acquisto dei beni o servizi ammessi alle agevolazioni) e il permanente dell’attività di progetto (vale a dire della tipologia d’attività finanziata) per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il che include sia l’obbligo del mantenimento della locazione dell’iniziativa (tassativamente nei territori indicati dalla normativa), sia il non distogliere i beni finanziati dall’uso previsto nel progetto.


L’iter di valutazione

 

  • La selezione per l’ammissione al corso di formazione
    Le domande regolarmente presentate – complete dei requisiti di accoglibilità ed inviate secondo le modalità fissate dal regolamento – vengono valutate in base alle potenziali attitudini e capacità dei proponenti e all’esistenza di presupposti di fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa. Si verifica innanzitutto la coerenza tra potenziali capacità del soggetto proponente (acquisite attraverso esperienze di studio e/o lavoro) e l’idea presentata. Poi si valutano i raccordi, la coerenza e la corrispondenza tra la figura dell’aspirante lavoratore autonomo e la struttura dell’iniziativa proposta (in termini di mercato di riferimento, di investimenti, di fattibilità economica).

  • I corsi di formazione/selezione
    I soggetti così selezionati partecipano al corso di formazione/selezione della durata di tre mesi. I corsi NON sono retribuiti e prevedono una frequenza obbligatoria, pena la decadenza della domanda.
    La fattibilità tecnico – economica ed amministrativa dell’iniziativa viene verificata durante il corso. Le attività che vengono realizzate consistono in parte in una vera e propria formazione mirata per il lavoro autonomo (conoscenza in campo gestionale, organizzativo, fiscale, ecc.) e in parte nell’applicazione dei principi teorici alla propria idea di lavoro.
    Non rientra negli obiettivi del percorso didattico l’apprendimento delle competenze necessarie allo svolgimento delle diverse attività proposte, in quanto queste devono essere già patrimonio dei partecipanti. Durante il corso i partecipanti sono chiamati a concretizzare, affinare e sviluppare l’idea inizialmente proposta, trasformandola in un progetto d’impresa (business plan).

  • La selezione per l’ammissione ai finanziamenti
    L’idea, che è divenuta progetto imprenditoriale, viene analizzata nella sua validità, verificando i collegamenti e la coerenza tra il profilo dell’aspirante lavoratore autonomo, la visione del mercato di riferimento, la struttura tecnico – produttiva, l’economicità e la struttura del conto economico, sulla base dei dati e delle informazioni che il proponente ha verificato ed elaborato durante il corso. La valutazione di questi elementi, che devono risultare validi singolarmente considerati e complementari l’un con l’altro, conduce al giudizio di finanziabilità o meno del progetto. Le istruttorie che ne risultano vengono presentate al Consiglio di Amministrazione della IG che delibera sulla ammissione alle agevolazioni.


L’attuazione

 

  • La stipula del contratto
    Il contratto tra beneficiario e IG viene stipulato nella forma della scrittura privata; in quest’atto il beneficiario si impegna ad una serie di adempimenti necessari per ricevere i benefici di legge.

  • Monitoraggio ed erogazione
    Per ottenere i finanziamenti il beneficiario deve presentare alla IG la documentazione prevista dal contratto, sulla quale verranno eseguite le opportune verifiche. Salvo irregolarità, si procederà all’erogazione dei contributi in due tranches (una per l’investimento e una per la gestione). Ogni singola erogazione sarà oggetto di apposita verifica.

In qualsiasi momento, la IG può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la IG delibera l’immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.


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